Titolo I.    Ragione sociale, sede, durata.

art.    1. Ragione sociale   

Sotto la denominazione:
Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana
è costituita un'associazione a' sensi degli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero, retta dai presenti statuti.
L'associazione è politicamente e confessionalmente indipendente.

art.    2. Scopo

L'associazione ha lo scopo di costituire un polo scientifico per le Arti Visive, inteso alla valorizzazione e promozione degli studi sull’arte e sugli artisti che hanno inciso sull'ambito culturale della Svizzera Ita-liana, nella loro relazione con il panorama internazionale; nonché di riunire e mettere in rete il patrimonio di studio e di conoscenze sviluppatosi nella Svizzera Italiana e all'estero relativo all’arte e agli artisti del passato e del presente attivi sul territorio o originari della Svizzera Italiana nel loro concreto apporto al contesto artistico regionale, inteso quale crocevia di percorsi culturali complessi.


Obiettivi fondamentali:

Incoraggiare, promuovere e sostenere la storia dell’arte come disciplina scientifica, in particolare nella Svizzera di lingua italiana.
- Incoraggiare, promuovere e sostenere la figura dello storico dell'arte e la sua specifica professionalità.
- Incoraggiare, promuovere e sostenere gli scambi tra storici dell’arte della Svizzera Italiana e gli storici dell’arte che operano all’esterno dei confini cantonali e nazionali.
- Contribuire all’interesse per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale e artistico nella Svizzera Italiana.
- Diffondere la conoscenza del patrimonio artistico della Svizzera Italiana nelle sue corrispondenze con l’arte internazionale.

Obbiettivi sussidiari
- Costituire un archivio degli storici dell’arte nella Svizzera Italiana.
- Costituire un polo di ricerca per gli studi di storia dell’arte nella Svizzera Italiana.
- Promuovere gli scambi tra gli storici dell’arte, gli insegnanti di storia dell'arte e altri poli scientifici in Svizzera e all’estero: scuole di vario ordine e grado, fondazioni, università, musei, istituti di ricerca, associazioni, organi di tutela.
- Promuovere l'interesse per gli studi di storia dell'arte.

art.    3. Sede e recapito  

L'associazione ha sede presso il presidente.

art.    4. Durata

L'associazione è costituita per una durata illimitata nel tempo.

Titolo II.    Diritti e doveri dei soci, contributi sociali.

art.   5. Soci

Possono di principio appartenere all'associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che intendono sostenere e promuovere lo scopo sociale.
    All'associazione appartengono le seguenti categorie di soci, tenute al versamento dei contributi sociali come stabiliti dal comitato direttivo:

Soci attivi:
-    storici dell'arte in possesso di un titolo accademico nell’ambito della disciplina storico-artistica;
-    tutti gli studenti che hanno scelto la storia dell'arte come studio universitario (master).

Soci passivi:
-    Personale attivo in ambito museale e della tutela dei beni cultu-rali.
-    Persone con spiccati interessi nel mondo dell’arte (mercanti, collezionisti, sostenitori, ecc.), che vogliano sostenere l’attività dell’associazione.

Soci onorari:
-    Persone designate dai membri del comitato fondatore che si siano particolarmente distinte a sostegno delle finalità dell’associazione.

Soci contribuenti
-    Enti o persone che in modo regolare o saltuario contribuiscono alla gestione finanziaria dell’associazione.

Le richieste d’ammissione vanno inoltrate alla direzione, che deli-bera in merito.

art.    6. Amissione /Esclusione   

Sull'ammissione di un socio decide il comitato direttivo.
Cessa di far parte dell'associazione chi dichiara di volerne uscire, chi non paga il contributo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, e chi ne sia escluso.
Le dimissioni possono essere date soltanto per la fine di dicem-bre di ogni anno, con preavviso scritto di tre mesi all'associa-zione.

    I soci che hanno causato pregiudizi all'associazione o che non rispettano lo statuto e gli eventuali regolamenti vengono esclusi. L'esclusione è in ogni caso possibile senza indicazione di motivi. Questa competenza spetta al comitato direttivo.

Contro la decisione di esclusione espressa dal comitato è data la possibilità di ricorrere, nel termine di 30 giorni, all'assemblea generale, la quale decide in ultima istanza.




art.   9. Assemblee ordina-rie e straordinarie



L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
a)    approvazione e modifica degli statuti;
b)    determinazione dell’ammontare del contributo d’entrata e di affiliazione annuale;
c)    nomina, revoca e discarico al comitato ed ai revisori dei conti;
d)    scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio so-ciale;
e)    emanazione di regolamenti interni o direttive;
f)    approvazione del rapporto di gestione;
g)    approvazione del preventivo e del consuntivo di spesa;elezione del presidente e del comitato;
h)    decisioni circa le attività dell’associazione.

art.   10. Convocazioni



L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
a)    approvazione e modifica degli statuti;
b)    determinazione dell’ammontare del contributo d’entrata e di affiliazione annuale;
c)    nomina, revoca e discarico al comitato ed ai revisori dei conti;
d)    scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio so-ciale;
e)    emanazione di regolamenti interni o direttive;
f)    approvazione del rapporto di gestione;
g)    approvazione del preventivo e del consuntivo di spesa;elezione del presidente e del comitato;
h)    decisioni circa le attività dell’associazione.

L'assemblea generale è convocata dal comitato; possono chiederne la convocazione anche un quinto dei soci.
L'avviso di convocazione deve indicare i punti all'ordine del giorno.
Le proposte di modifica degli statuti saranno messe a disposizione dei soci presso la sede sociale; di ciò va fatta menzione nella convocazione.
 
art.    11. Forma delle con-vocazioni   

L'assemblea generale deve essere convocata almeno venti giorni prima del giorno previsto per l'assemblea medesima, mediante posta elettronica oppure tramite lettera semplice inviata a tutti i soci dei quali è noto il recapito.
Per quanto prescrizioni legali non dispongano altrimenti, la convoca-zione avviene per opera del presidente dell'associazione.
L'assemblea generale ha luogo, di regola, presso la sede dell'associa-zione, oppure in altra località stabilita dall'organo convocante.
 
art.    12. Organizzazione dell'assemblea   

L'assemblea è diretta dal presidente; il segretario ne redige il verbale.
L'assemblea, purché regolarmente convocata, avviene con qualunque numero di membri presenti.
 
art.    13. Deleghe e procure   

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea anche da un terzo mediante delega scritta.

art.    14. Deliberazioni   

Salvo contraria disposizione della legge o degli statuti, l'assemblea generale adotta le proprie decisioni e provvede alle nomine di sua competenza alla maggioranza relativa dei voti
    Le votazioni avvengono in forma palese, per alzata di mano, salvo che un quinto dei partecipanti all'assemblea richieda il voto segreto.
In caso d’urgenza sono ammesse le deliberazioni per corrispondenza o via posta elettronica.
 
Sezione B.    Il comitato.
 
art.    15. Comitato direttivo   

Il comitato direttivo si compone di uno o più membri nominati dall'assemblea per una durata di tre anni. È possibile la rielezione.

Il comitato direttivo nomina nel proprio seno il presidente, che presiede pure l'assemblea, e i titolari di eventuali altre cariche.

Il comitato direttivo cura gli interessi dell'associazione e la rap-presenta verso i terzi.

Le competenze del comitato direttivo si estendono a tutte le azioni connesse con il raggiungimento dello scopo sociale, eccezion fatta per le decisioni riservate all'assemblea.

Il comitato direttivo delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri e prende le proprie decisioni a mag-gioranza semplice dei voti dei membri presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.

Il comitato direttivo stabilisce le modalità di rappresentanza dell'associazione verso terzi, fissando il diritto di firma dei singoli membri.

Titolo IV.    Mezzi finanziari e patrimonio sociale.
 

art.    16. Principio   

L'associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale.
È esclusa la responsabilità personale dei soci.
 
art.    17. Mezzi finanziari   
I mezzi dell'associazione sono costituiti:
a)    dal contributo di affiliazione all’associazione;
b)    dalle devoluzioni, donazioni e elargizioni;
c)    dalle sponsorizzazioni;
d)    dalle altre entrate.
 
art.    18. Destinazione degli utili   

Gli utili dell’associazione saranno destinati al perseguimento degli scopi dell’associazione e alla creazione di un fondo destinato ad eventuali sviluppi o espansione.
 
art.    19. Esercizio annuale   

L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile, dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
   


Titolo V.    Scioglimento, liquidazione.
 

art.    20. Decisione, modalità   

Oltre ai casi previsti dalla legge, lo scioglimento dell'associazione può essere decretato dall'assemblea generale se la convocazione prevede tale punto all'ordine del giorno.
La decisione assembleare di scioglimento dell'associazione deve essere approvata da un numero di soci pari ad almeno i tre quarti del numero totale dei soci.
 
art.    21. Liquidatori   

Deciso lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea dovrà de-signare, se necessario, dei liquidatori e deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale.
Il patrimonio che rimane dopo lo scioglimento deve comunque essere usato per scopi analoghi a quelli dell’associazione.
In difetto di destinazione speciale questo sarà devoluto in benefi-cenza.
   
Titolo VI.    Diritto sussidiario applicabile.

art.    22. Principio   

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposi-zioni degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Titolo VII.    Disposizioni finali.

art.    23. Decisione, modalità   

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere approvata dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
    La convocazione dell'assemblea durante la quale è prevista una deliberazione circa la modifica degli statuti deve espressamente menzionare tale punto all'ordine del giorno, nonché menzionare il testo della modifica proposta.

art.    24. Approvazione   

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea generale costitutiva dell'associazione, tenutasi al Convento del Bigorio, Comune di Capriasca, il 27 giugno 2019
 
Capriasca, 28 giugno 2019