Titolo I. Ragione sociale, sede, durata.
art. 1. Ragione sociale
Sotto la denominazione:
Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana
è costituita un'associazione a' sensi degli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero, retta dai presenti statuti.
L'associazione è politicamente e confessionalmente indipendente.
art. 2. Scopo
L'associazione ha lo scopo di costituire un polo scientifico per le Arti Visive, inteso alla valorizzazione e promozione degli studi sull’arte e sugli artisti che hanno inciso sull'ambito culturale della Svizzera Ita-liana, nella loro relazione con il panorama internazionale; nonché di riunire e mettere in rete il patrimonio di studio e di conoscenze sviluppatosi nella Svizzera Italiana e all'estero relativo all’arte e agli artisti del passato e del presente attivi sul territorio o originari della Svizzera Italiana nel loro concreto apporto al contesto artistico regionale, inteso quale crocevia di percorsi culturali complessi.
Titolo II. Diritti e doveri dei soci, contributi sociali.
art. 5. Soci
Possono di principio appartenere all'associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che intendono sostenere e promuovere lo scopo sociale.
All'associazione appartengono le seguenti categorie di soci, tenute al versamento dei contributi sociali come stabiliti dal comitato direttivo:
Soci attivi:
- storici dell'arte in possesso di un titolo accademico nell’ambito della disciplina storico-artistica;
- tutti gli studenti che hanno scelto la storia dell'arte come studio universitario (master).
Soci passivi:
- Personale attivo in ambito museale e della tutela dei beni cultu-rali.
- Persone con spiccati interessi nel mondo dell’arte (mercanti, collezionisti, sostenitori, ecc.), che vogliano sostenere l’attività dell’associazione.
Soci onorari:
- Persone designate dai membri del comitato fondatore che si siano particolarmente distinte a sostegno delle finalità dell’associazione.
Soci contribuenti
- Enti o persone che in modo regolare o saltuario contribuiscono alla gestione finanziaria dell’associazione.
Le richieste d’ammissione vanno inoltrate alla direzione, che deli-bera in merito.
art. 6. Amissione /Esclusione
Sull'ammissione di un socio decide il comitato direttivo.
Cessa di far parte dell'associazione chi dichiara di volerne uscire, chi non paga il contributo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, e chi ne sia escluso.
Le dimissioni possono essere date soltanto per la fine di dicem-bre di ogni anno, con preavviso scritto di tre mesi all'associa-zione.
I soci che hanno causato pregiudizi all'associazione o che non rispettano lo statuto e gli eventuali regolamenti vengono esclusi. L'esclusione è in ogni caso possibile senza indicazione di motivi. Questa competenza spetta al comitato direttivo.
Contro la decisione di esclusione espressa dal comitato è data la possibilità di ricorrere, nel termine di 30 giorni, all'assemblea generale, la quale decide in ultima istanza.
art. 9. Assemblee ordina-rie e straordinarie
art. 10. Convocazioni