art. 10. Convocazioni
L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
a) approvazione e modifica degli statuti;
b) determinazione dell’ammontare del contributo d’entrata e di affiliazione annuale;
c) nomina, revoca e discarico al comitato ed ai revisori dei conti;
d) scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio so-ciale;
e) emanazione di regolamenti interni o direttive;
f) approvazione del rapporto di gestione;
g) approvazione del preventivo e del consuntivo di spesa;elezione del presidente e del comitato;
h) decisioni circa le attività dell’associazione.
L'assemblea generale è convocata dal comitato; possono chiederne la convocazione anche un quinto dei soci.
L'avviso di convocazione deve indicare i punti all'ordine del giorno.
Le proposte di modifica degli statuti saranno messe a disposizione dei soci presso la sede sociale; di ciò va fatta menzione nella convocazione.
art. 11. Forma delle con-vocazioni
L'assemblea generale deve essere convocata almeno venti giorni prima del giorno previsto per l'assemblea medesima, mediante posta elettronica oppure tramite lettera semplice inviata a tutti i soci dei quali è noto il recapito.
Per quanto prescrizioni legali non dispongano altrimenti, la convoca-zione avviene per opera del presidente dell'associazione.
L'assemblea generale ha luogo, di regola, presso la sede dell'associa-zione, oppure in altra località stabilita dall'organo convocante.
art. 12. Organizzazione dell'assemblea
L'assemblea è diretta dal presidente; il segretario ne redige il verbale.
L'assemblea, purché regolarmente convocata, avviene con qualunque numero di membri presenti.
art. 13. Deleghe e procure
Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea anche da un terzo mediante delega scritta.
art. 14. Deliberazioni
Salvo contraria disposizione della legge o degli statuti, l'assemblea generale adotta le proprie decisioni e provvede alle nomine di sua competenza alla maggioranza relativa dei voti
Le votazioni avvengono in forma palese, per alzata di mano, salvo che un quinto dei partecipanti all'assemblea richieda il voto segreto.
In caso d’urgenza sono ammesse le deliberazioni per corrispondenza o via posta elettronica.
Sezione B. Il comitato.
art. 15. Comitato direttivo
Il comitato direttivo si compone di uno o più membri nominati dall'assemblea per una durata di tre anni. È possibile la
rielezione.
Il comitato direttivo nomina nel proprio seno il presidente, che presiede pure l'assemblea, e i titolari di eventuali altre cariche.
Il comitato direttivo cura gli interessi dell'associazione e la rap-presenta verso i terzi.
Le competenze del comitato direttivo si estendono a tutte le
azioni connesse con il raggiungimento dello scopo sociale, eccezion fatta per le decisioni riservate all'assemblea.
Il comitato direttivo delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri e prende le proprie decisioni a mag-gioranza semplice dei voti dei membri presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
Il comitato direttivo stabilisce le modalità di rappresentanza dell'associazione verso terzi, fissando il diritto di firma dei singoli membri.